TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA E PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha introdotto le seguenti modifiche agli adempimenti necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, con effetti a decorrere dalle fatture emesse dal 01/01/2017:

– art. 19 c. 1 Dpr 633/72: relativo all’esercizio del diritto alla detrazione IVA, con abbreviazione del termine in cui opera tale diritto;

– art. 25 c. 1 Dpr 633/72: relativo all’annotazione delle fatture di acquisto, con l’introduzione di un “obbligo” a procedere alla registrazione entro un termine collegato alla ricezione dalla fattura (e non alla sua emissione da parte del fornitore).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Circolare del 17/01/2018, n. 1/E, fornendo gli attesi chiarimenti ed illustrando il comportamento da tenere in merito all’annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all’acquirente / committente nello stesso anno o nel 2018. L’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione deve verificarsi:

– l’avvenuta esigibilità dell’IVA;

– il possesso della fattura.

La detrazione può essere operata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti presupposti e con riferimento al medesimo anno. Sulla base di ciò, l’IVA di una fattura relativa ad un servizio acquistato e pagato a fine 2017, emessa nel 2017 e ricevuta a gennaio 2018 potrà essere detratta, previa annotazione nel registro degli acquisti, nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018.

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